Secondo la Consulta è illegittima l’applicazione retroattiva della nuova disciplina sanzionatoria quando risulti in concreto più sfavorevole di quella precedente.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 6, della Legge n. 62/2005 (Legge comunitaria 2004), nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall’articolo 187-sexies del Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF), si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all’intervento di depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente.
La disposizione censurata, in particolare, prevede che le disposizioni sanzionatorie relative al nuovo illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate commesse da insider secondari (cosiddetto insider trading “secondario”) si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito
La Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 5 dicembre 2018, ha ritenuto fondati i rilievi sollevati dalla Corte di cassazione, Seconda sezione civile, relativi agli articoli 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU.
Dall’art. 25, secondo comma, della Carta costituzionale – si legge nella decisione –discende un duplice divieto:
Divieti, questi, che – precisa la Consulta - “trovano applicazione anche al diritto sanzionatorio amministrativo”.
Da ciò discende che la disposizione censurata, disponendo l’inderogabile applicazione retroattiva della nuova disciplina sanzionatoria ai fatti pregressi, si pone in contrasto con la Costituzione, “nella parte in cui impone di applicare la nuova disciplina anche qualora essa risulti in concreto più sfavorevole di quella precedentemente in vigore”.
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