Con sentenza n. 10 del 22 ottobre 2019, il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, si è pronunciato in tema di bonifica del sito inquinato da parte della società che sia subentrata alla società responsabile.
Nella specie, il subentro si era avuto per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario.
I giudici amministrativi hanno così puntualizzato che la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico della società subentrata, non direttamente responsabile dell’inquinamento, e anche per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, nel caso in cui gli effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento.
Secondo il Collego amministrativo, la successione dell’incorporante negli obblighi dell’incorporata è espressione del principio espresso dal brocardo “cuius commoda eius et incommoda”, cui è informata la disciplina delle operazioni societarie straordinarie, compresa la fusione, anche prima della riforma del diritto societario: alla successione di soggetti sul piano giuridico-formale si contrappone, nondimeno sul piano economico-sostanziale, una “continuazione dell’originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale”.
Difatti, anche prima che venisse sancito il “carattere evolutivo-modificativo” di questo tipo di operazione “era infatti indubbio che l’ente societario subentrato a quello estintosi per effetto dell’incorporazione acquisiva il patrimonio aziendale di quest’ultimo, di cui sul piano contabile fanno parte anche le passività, ovvero i debiti inerenti all’impresa esercitata attraverso la società incorporata”.
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