INPS. Variazione dell’interesse di dilazione, differimento e delle somme aggiuntive
Pubblicato il 09 settembre 2014
La BCE ha ridotto di 10 punti base il
tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 10 settembre 2014, è
pari allo 0,05%.
Stante quanto sopra, l’INPS, con
circolare n. 103 dell’8 settembre 2014, ha comunicato che, a decorrere dal 10 settembre 2014:
- l'
interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dovranno essere calcolati al
tasso del 6,05% annuo;
- in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della Legge
388/2000, la
sanzione civile è pari al
5,55% in ragione d’anno;
- la medesima misura del
5,55% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8, ed all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116;
- in caso di
procedure concorsuali, poiché il tasso del TUR è sceso al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.