INPS. Variazione dell’interesse di dilazione, differimento e delle somme aggiuntive

Pubblicato il 09 settembre 2014 La BCE ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 10 settembre 2014, è pari allo 0,05%.

Stante quanto sopra, l’INPS, con circolare n. 103 dell’8 settembre 2014, ha comunicato che, a decorrere dal 10 settembre 2014:

- l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo;

- in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della Legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,55% in ragione d’anno;

- la medesima misura del 5,55% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8, ed all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116;

- in caso di procedure concorsuali, poiché il tasso del TUR è sceso al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.
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