Certificato di pensione 2024: online il modello ObisM

Pubblicato il 10 maggio 2024

Con il messaggio n. 1772 del 9 maggio 2024, l’Inps comunica che è attivo tra i servizi online, il certificato di pensione mod. ObisM 2024, a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex Inpgi 1, confluita all’Inps dal 1° luglio 2022.

Il certificato di pensione

Il certificato di pensione viene pubblicato annualmente dall’Istituto Previdenziale, tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni dovute ai beneficiari.

Il certificato fornisce le seguenti informazioni analitiche:

Soggetti esclusi dal certificato di pensione

Il certificato di pensione non è previsto per le seguenti prestazioni:

La pubblicazione del certificato di pensione non viene effettuata per le seguenti categorie di prestazione: (027-VOCRED; 028-VOCOOP; 029-VOESO; 143-APESOCIAL; 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 198-VESO33; 199-VESO92; 200 – ESPA).

Si tratta di prestazioni che non hanno natura di trattamento pensionistico pertanto, non vengono rivalutate ogni anno, ma corrisposte nella stessa misura per l’intera durata.

NOTA BENE: L’indennizzo commercianti rappresenta l’unica eccezione in quanto viene erogato con importo minimo e rivalutato successivamente.

Certificato di pensione – servizio online

Il servizio “Certificato di pensione (modello ObisM)” è accessibile sul portale INPS alla sezione ““Fascicolo previdenziale del cittadino”, previa autenticazione con SPID, CIE, CNS, Pin o eIDAS.

Il certificato di pensione dinamico

Dall’anno 2021 il certificato di pensione è rilasciato in modalità dinamica e aggiornato alla data della richiesta dell’interessato. È possibile ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d’anno.

Novità per l’anno 2024

Per il 2024, l’aumento delle pensioni per l’adeguamento al costo della vita è pari al 5,4%.

Il certificato di pensione è stato implementato con le informazioni relative alle seguenti novità:

INCREMENTO MASSIMO MENSILE

(art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022)

Trattamento Minimo

% incremento

Incremento

massimo riconosciuto

Importo massimo riconosciuto

598,61 €

2,7%

16,16 €

614,77 €

Allegati
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