L’INPS, con il messaggio 15 gennaio 2021, n. 138, comunica, in relazione ai procedimenti di revisione sanitaria ex Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, il rilascio di un nuovo servizio riguardante la sospensione dei benefici assistenziali, economici e non economici, nel caso in cui la commissione medica accerti la carenza dei requisiti sanitari.
Nello specifico, tale procedura può essere avviata nei casi in cui sia intervenuto un giudizio medico legale di revisione che dichiari una percentuale di invalidità inferiore al 74% ovvero la condizione di “non cieco” o “non sordo”.
L’Inps, trasmesso il verbale sanitario all’interessato, congiuntamente al provvedimento amministrativo, comunica l’immediata sospensione di tutti i benefici.
La nuova funzionalità automatizzata, trascorsi 30 giorni dal provvedimento di sospensione, ricostituisce la prestazione già erogata - revocata per giudizio medico legale con successiva sospensione dei pagamenti - ed invia al cittadino il provvedimento di revoca della prestazione determinando l’estinzione definitiva del diritto.
L’Istituto rammenta che, per ottenere lo stato invalidante e il conseguente diritto a percepire le prestazioni economiche ed assistenziali, il cittadino potrà attivare un nuovo iter sanitario qualora le sue condizioni sanitarie peggiorino rispetto all’ultimo accertamento medico.
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