L'Inps con il messaggio n. 2909 del 30 agosto 2024, non pubblicato sul sito istituzionale, rende note le istruzioni operative riguardanti il pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità, permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nei casi in cui il datore di lavoro non anticipa tali somme.
Le nuove istruzioni si collegano al messaggio Hermes n. 28997/2010, che ricordava l'obbligo per il datore di lavoro di anticipare le indennità per conto dell'Inps, con successivo conguaglio. L'articolo 1, comma 6, decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 prevede, però, alcune eccezioni che consentono all'Inps di effettuare direttamente il pagamento delle indennità.
L'Inps chiarisce che il pagamento diretto si applica anche ai lavoratori dello spettacolo saltuari e in tutti i casi in cui il datore di lavoro non anticipa l'indennità per volontà propria o per impossibilità oggettiva.
Con il messaggio 2909/2024 l'Istituto riepiloga le situazioni in cui è previsto il pagamento diretto, tra cui:
In questi casi, e previa presentazione di apposita istanza da parte del lavoratore, l'Inps verificherà se il datore di lavoro ha già effettuato eventuali conguagli prima di procedere al pagamento delle prestazioni.
NOTA BENE: Le somme saranno riconosciute al lavoratore al netto di eventuali anticipazioni già effettuate dal datore di lavoro.
Secondo le nuove indicazioni, il lavoratore che intende richiedere il pagamento diretto delle prestazioni deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto alcuna anticipazione dal datore di lavoro per gli eventi sopra indicati. Se il datore di lavoro ha già erogato parte dell'indennità, l'Inps liquiderà solo il saldo relativo ai giorni rimanenti, dopo aver verificato l'importo già corrisposto.
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