Ai sensi dell’art. 2, Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, il Governo ha previsto la possibilità, per i genitori con figli minori di quattordici anni affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa, la possibilità di astenersi dalla prestazione lavorativa con diritto al riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione e conseguente contribuzione figurativa.
Il congedo è richiedibile dai lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in regime di smart-working e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio ovvero non convivente in caso di figlio con grave disabilità.
Con la Circolare INPS 14 aprile 2021, n. 63, vengono rese note le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo ed alle modalità di richiesta.
Possono beneficiare del congedo in trattazione i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, alternativamente, per i periodi di accudimento dei figli che siano risultati positivi al Covid-19 o che siano sottoposti in quarantena da contatto ovvero per i quali sia intervenuto un periodo di sospensione dell’attività didattica nel caso in cui il minore abbia meno di 14 anni.
Ai sensi del comma 5, del medesimo articolo 2 richiamato in premessa, per i motivi sopra menzionati il congedo potrà essere richiesto anche dai genitori di figli in età compresa tra i 14 ed i 16 anni, senza, però, aver diritto alla percezione dell’indennità ovvero alla relativa contribuzione figurativa, cosicché, in tale fattispecie, il congedo potrà essere richiesto ai soli datori di lavoro e non già all’INPS.
Altresì, i requisiti di convivenza ed il limite di età di anni quattordici non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ed iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione didattica in presenza ovvero siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale di cui sia stata disposta la chiusura.
Il congedo può essere fruito esclusivamente nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Affinché possa essere richiesto il congedo devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
Il c.d. Congedo 2021 può essere fruito per periodi di infezione da Sars Covid-19, di quarantena da contatto o di sospensione delle attività didattiche in presenza, ricadenti nel periodo temporale tra il 13 marzo 2021 ed il 30 giugno 2021.
Per i giorni di congedo riconosciuti sarà corrisposta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell’art. 23, Decreto Legislativo 151/2001, e saranno accreditati conseguenti contributi figurativi.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’indennità percepita a seguito della domanda di Congedo 2021 concorrerà alla determinazione del reddito fiscalmente imponibile, quali proventi della stessa categoria di quelli sostituiti.
In ossequio alla ratio della norma, non avranno rilevanza, ai fini della concessione del congedo in trattazione, i casi in cui:
Diversamente, tra i casi di incompatibilità si segnalano:
In attesa del rilascio delle opportune procedure informatiche, la richiesta di congedo dovrà essere formulata al datore di lavoro per poi essere successivamente regolarizzata con i conosciuti canali telematici dell’Istituto.
La domanda dovrà essere presentata tramite:
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