INPS. Le istruzioni per il bonus IRPEF

Pubblicato il 01 luglio 2014 Con messaggio n. 5661 del 27 giugno 2014, l’INPS è tornato sulla questione relativa al bonus di cui all’art. 1, D.L. n. 66/2014, per evidenziare che il credito d’imposta deve essere riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta senza bisogno di alcuna richiesta e per fornire istruzioni operative.

In particolare viene sottolineato che le attività di riconoscimento e pagamento del credito da parte dell’Istituto per i titolari di prestazioni a sostegno del reddito e di prestazioni di accompagnamento alla pensione, saranno effettuate centralmente a partire dal mese di giugno.

Le comunicazioni dell’assicurato

Fermo restando che l’Istituto deve riconoscere in via automatica il credito sulla base dei dati reddituali a propria disposizione, potranno essere presentate da parte degli assicurati, dichiarazioni/richieste e/o certificazioni volte alla rinuncia o al riconoscimento del credito nelle ipotesi già previste dalle disposizioni vigenti e cioè:

- gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto che non riconoscerà il credito;

- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (es. la Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati non eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.

Il messaggio si sofferma, inoltre, sull’ipotesi in cui l’assicurato percettore di prestazioni previdenziali nell’anno 2014 abbia intrattenuto anche rapporti di lavoro, specificando le modalità operative del soggetto e dell’Istituto stesso.
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