Con decreto direttoriale 30 settembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato la riduzione dei contributi in favore delle imprese edili, per l’anno 2021.
Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la riduzione contributiva è pari all’11,50%.
Con la circolare 7 dicembre 2021, n. 181, l’Inps fornisce le istruzioni operative per il godimento del beneficio in questione. La riduzione si applica sui contributi previdenziali e assistenziali diversi da quelli pensionistici ed è rivolta esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali).
L’agevolazione non potrà essere applicata sul contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile.
La fruizione della riduzione contributiva è subordinata:
Potranno accedere al beneficio i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909, nonché in base all’appartenenza ai seguenti codici statistici contributivi:
La riduzione non è prevista per quei lavoratori già titolari di specifiche agevolazioni contributive e nei casi in cui siano presenti contratti di solidarietà.
Per quanto riguarda le modalità operative, i soggetti interessati dovranno inoltrare le domande in via telematica, tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto Previdenziale aziende del sito www.inps.it, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le istanze saranno controllate dai sistemi automatizzati informativi dell’Istituto, la verifica concerne la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione.
Qualora l’esito risulti positivo, verrà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, consultabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende, per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2022.
Si rammenta che, in ogni caso, la riduzione si riferirà all’arco temporale che decorre da gennaio a dicembre 2021.
Diversamente, in caso di esito negativo, (derivante dall’accertamento della non veridicità della dichiarazione resa dal datore per fruire del beneficio) le Strutture Territorialmente competenti avvieranno il procedimento di recupero delle somme indebitamente fruite.
A decorrere dal flusso di competenza novembre 2021, i soggetti autorizzati potranno riportare lo sgravio nel flusso Uniemens, mediante il codice causale L206, nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”.
Invece, per il recupero degli arretrati dovrà essere esposto il codice causale L207, nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.
Qualora siano presenti matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, al fine di recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, dovrà inoltrare l’istanza utilizzando la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione.
In caso di accoglimento, la Struttura territoriale competente attribuirà il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
Le domande relative all’anno 2021, potranno essere inviate fino al 15 marzo 2022.
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