Inps. Istruzioni operative per la prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici
Pubblicato il 14 gennaio 2013
L’Inps, con il
messaggio n. 220/2013, fornisce le istruzioni operative riguardanti la materia della prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, in applicazione dell’art. 38 del decreto legge n.
98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
111 del 2011.
La manovra estiva 2011 ha, infatti, previsto che i ratei arretrati dei trattamenti pensionistici, sebbene non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, si prescrivono in cinque anni, come pure le prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.
Analogo periodo di prescrizione si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per effetto di tali novità normative, dunque, il termine di prescrizione dei ratei di pensione arretrati si dimezza, scendendo da 10 a 5 anni. L’Ente previdenziale interviene così a chiarire come applicare il nuovo termine di prescrizione a seconda che i citati ratei arretrati siano maturati entro o dopo la data del 6 luglio 2011.
Per il passaggio dal vecchio periodo di prescrizione decennale al nuovo quinquennale si devono rispettare due regole:
se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del vecchio termine decennale di prescrizione superiore a cinque anni, detto periodo deve essere ridotto a cinque anni;
se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del vecchio termine decennale di prescrizione inferiore a cinque anni, detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.
Tali regole si applicano anche ai casi di ricostituzione d’ufficio. In tal caso è da ricordare che il termine di prescrizione del diritto alla ricostituzione decorre dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere dall’interessato.