Con la circolare 12 novembre 2021, n. 171, l’Istituto Previdenziale comunica le indicazioni operative relative all’indennità in favore ai lavoratori portuali operanti nella Regione Sardegna.
La prestazione - disciplinata dall’articolo 40-quater del decreto Sostegni-bis introdotto dalla legge 25 maggio 2021, n. 73 - è destinata alle imprese e lavoratori del settore marittimo ubicati nella Regione Sardegna.
L’indennità (pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria in favore dei suddetti lavoratori) è riconosciuta su istanza degli interessati, per il periodo dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a condizione che:
L’erogazione dell’indennità è alternativa alla nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
Tuttavia i lavoratori potranno continuare a percepire l’indennità di Disoccupazione qualora la stessa risulti ancora spettante per i periodi successivi al 31 dicembre 2021.
L’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in una mensilità, ricompresi i giorni di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.
I lavoratori che svolgono altra attività lavorativa dovranno comunicare il proprio reddito presunto, che non dovrà essere superiore a:
Qualora il reddito presunto ecceda le suddette soglie l’indennità non sarà riconosciuta.
Entro il 31 dicembre 2021, l’istante dovrà presentare la domanda tramite PEC al seguente indirizzo: direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it, con oggetto: “Opzione Indennità ex art. 9-bis, comma 2-bis, DL 41/2021 lavoratori portuali Regione Sardegna”.
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