INPS-INAIL. Erogazioni di indennità nei casi di competenza dubbia
Pubblicato il 08 agosto 2014
Il Presidente dell’INAIL, con
determina n. 247 del 6 agosto 2014, ha approvato lo schema di
convenzione tra l’INAIL e l’INPS per l’erogazione dell'indennità per:
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inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro;
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malattia professionale;
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malattia comune;
nei casi di
dubbia competenza assicurativa per i quali gli Istituti abbiano ricevuto richiesta di prestazioni da parte dei propri assicurati.
L’accordo è finalizzato a
garantire agli assicurati stessi, per i periodi di assenza dal lavoro, la corresponsione di
prestazioni economiche in una determinata misura ed entro i limiti del periodo massimo indennizzabile ai fini dell’indennità prevista per malattia comune, a titolo di
anticipazione, da parte dell’
Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato, fino all’assunzione del caso da parte dell’Istituto competente.
Le prestazioni economiche da corrispondere sono le seguenti:
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se si tratta dell’INAIL, il 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall’art. 66, D.P.R. n.
1124/1965. La predetta misura percentuale può essere variata su richiesta dell’INPS, previo accordo tra i due Istituti sui tempi di adeguamento delle procedure;
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se si tratta dell’INPS, l’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.