Inps: importi netti per i prestatori di lavoro accessorio
Pubblicato il 30 marzo 2013
Prime specificazioni Inps - dopo quelle fornite dal ministero del Lavoro con la circolare n. 4/2013 - in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio, così come innovato dalle leggi nn.
92/2012 e
134/2012, arrivano dalla
circolare n. 49 del 29 marzo 2013.
Importante è la precisazione sul limite economico per l'uso dei voucher. Infatti il documento Inps, dopo aver ricordato che, con la nuova disciplina, il limite economico va riferito al prestatore e non più al committente, afferma che gli importi devono intendersi, per il prestatore, netti.
Pertanto:
- il tetto dei 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, per il prestatore va letto come pari a 6.666 euro lordi;
- il tetto dei 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, per il prestatore è pari a 2.666 euro lordi;
- il tetto dei 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, per il prestatore corrisponde a 4000 euro lordi.
Va precisato che fino al 31 maggio 2013, i buoni lavoro che rientrano nella fase transitoria sono soggetti ai limiti economici vigenti nella precedente normativa.
La circolare contiene, inoltre, le seguenti precisazioni:
- il lavoro accessorio è compatibile con coloro che sono titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. Ne rimangono esclusi coloro per i quali è stata accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità;
- per quanto riguarda i lavoratori stranieri, le nuove disposizioni stabiliscono la possibilità che il reddito da lavoro accessorio sia utile ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
- in relazione alle sanzioni derivanti dal superamento degli importi massimi previsti, si prevede che i committenti possano, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni fissate, richiedere al prestatore una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 comma 1, lett. o) D.P.R. n.
445/2000, di attestazione di non superamento dei suddetti limiti. Rimane ferma l’obbligatorietà della comunicazione preventiva all’Inail/Inps necessaria per l’attivazione del lavoro occasionale accessorio.