L’Inps, con la circolare 18 febbraio 2022, n. 28, comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso al pensionamento non subiscono alcun incremento, rimanendo fermo l’adeguamento della speranza di vita al 1° gennaio 2021.
Per gli iscritti all’assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ovvero alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico utile al pensionamento è di 67 anni per il biennio 2023-2024. Dal 1° gennaio 2025 il requisito anagrafico verrà adeguato alla speranza di vita.
I soggetti che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose, ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, art. 1, commi da 147 a 153, ovvero che siano stati addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, l’accesso al pensionamento è consentito al raggiungimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.
Diversamente i soggetti per i quali il primo accredito contributivo è imputabile alla data del 1° gennaio 1996 e che abbiano un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, il requisito anagrafico previsto si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni di età.
Il diritto alla pensione anticipata può essere esercitato al raggiungimento dei 42 anni e dieci mesi, per gli uomini, e 41 anni e dieci mesi, per le donne, sino al 2026, fermo restando il perfezionamento dello stesso trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Il requisito contributivo per i soggetti con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.
Con riferimento ai lavoratori c.d. “precoci” il diritto alla pensione, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, matura con 41 anni di contribuzione.
Per il biennio 2023-2024, il diritto al pensionamento con il sistema delle quote può essere conseguito dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98; dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps con un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il conseguimento di quota 99.
Per il biennio 2023-2024, l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori dello spettacolo iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico è stabilito in maniera differente in base alle categorie di riferimento.
Nello specifico le categorie di lavoratori interessati sono quelli inquadrati nei seguenti gruppi:
Il requisito anagrafico è uguale per entrambi i sessi ed è pari rispettivamente a:
Per le restanti categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) il requisito anagrafico è conseguito al raggiungimento dell’età di 67 anni.
Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, ex Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, spetta al raggiungimento dell’età di 66 anni.
Per la pensione di anzianità è richiesto il requisito contributivo di 41 anni.
I suddetti requisiti valgono per il biennio 2023-2024.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".