Inps: i criteri per la reversibilità ridotta

Pubblicato il 13 aprile 2012 Con il messaggio n. 6304, dell'11 aprile 2012, l'Inps fornisce indicazioni sulla riduzione della pensione di reversibilità in presenza di un matrimonio contratto tra persone con evidente differenza di età e qualora l'avente diritto alla pensione ha più di 70 anni. Si tratta del rimedio posto dall'articolo 18 del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, c.d. norma “anti-badanti”.

Tale disposizione, avente effetto dal 1° gennaio 2012, stabilisce una diminuzione dell’aliquota percentuale della pensione a favore del coniuge superstite di assicurato e pensionato qualora “il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni”.

Inoltre, per aversi il taglio della pensione di reversibilità, il matrimonio deve essere stato celebrato da meno di 10 anni.

In presenza delle suddette condizioni, il beneficio pensionistico viene ridotto nella misura pari al 10 per cento per anno di matrimonio che manca al raggiungimento dei dieci anni richiesti. Il messaggio precisa che le percentuali previste per la reversibilità risultano ridotte in misura pari a 0,83% per ogni mese che manca al limite di 10 anni.

La norma non si applica in presenza di figli di minore età, studenti ovvero inabili.
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