Pubblicate dall’Inps, con la circolare n. 77 di ieri 4 luglio, le aliquote contributive dovute dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
I contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari sono determinati applicando le aliquote contributive in vigore per i lavoratori a tempo determinato, in base alle retribuzioni medie giornaliere fissate per ogni provincia, per l’anno 2022, con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dello scorso 17 giugno.
Per l’anno 2022 continua a trovare applicazione quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 3 del D.Lgs.n. 146/97 in base al quale le aliquote dei contributi dovuti al FPLD dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e determinato ed assimilati sono elevate annualmente dello 0,20% fino a raggiungere il 32%, cui si deve poi aggiungere l’incremento dello 0,30% di cui all’articolo 1, comma 769, della L. n. 296/2006.
Ecco quindi le aliquote FPLD in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022
Concedente |
Concessionario |
Totale |
20,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%) |
8,84% |
29,59% |
In base all’art. 120 della legge finanziaria 2001, per i concedenti che versano lo 0,43% per gli assegni familiari le misure degli esoneri sono le seguenti:
Assegni familiari |
0,43% |
Tutela maternità |
0,03% |
Disoccupazione |
0,34% |
Riduzione del costo del lavoro
L’esonero dell’1% previsto dalla legge finanziaria 2006, da applicarsi sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con lo 0,43% di cui sopra e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il Tfr e quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; ne deriva che, per i concedenti, l’esonero dell’1% opera sull’aliquota della disoccupazione.
I contributi Inail sono ridotti al 15,27%; la riduzione è applicata alle aziende indicate negli specifici elenchi trasmessi dall’INAIL.
Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2022 sono le seguenti:
TERRITORI |
MISURA AGEVOLAZIONE |
DOVUTO |
Non svantaggiati |
-- |
100% |
Montani |
75% |
25% |
Svantaggiati |
68% |
32% |
Il pagamento dei contributi avviene in quattro rate, utilizzando il modello F24, entro 18 luglio 2022, il 16 settembre 2022, il 16 novembre 2022 e il 16 gennaio 2023, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.
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