Inps: esito dei controlli e pagamenti dell’Assegno di inclusione (ADI)

Pubblicato il 13 maggio 2024

Con il messaggio n. 1816 del 13 maggio 2024, l’Inps comunica che ai fini del pagamento ai beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI), ha avviato la verifica delle condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande di Assegno di inclusione, presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni.

Premessa

Per le certificazioni di svantaggio rilasciate dal Comune, o per le attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, delle quali sia stato auto-dichiarato il possesso, l’Istituto Previdenziale, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, è tenuto a comunicare al Comune indicato dal richiedente le dichiarazioni da verificare tramite la Piattaforma per l'inclusione sociale (GePI). È cura del Comune rendere noto all'Inps l’esito delle verifiche effettuate entro il termine di sessanta giorni tramite la stessa piattaforma.

NOTA BENE: In caso di mancata comunicazione, la richiesta di assegno di inclusione si considera accolta.

Per le certificazioni diverse da quelle sopramenzionate, e non disponibili sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) o negli archivi dell'INPS, l'Amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza deve attestare la sussistenza della condizione certificata.

Successivamente, entro sessanta giorni dalla notifica dell’Inps, l’attestazione deve essere confermata dalle Amministrazioni competenti attraverso un servizio dedicato. In mancanza di tale conferma, la richiesta si considera accolta.

Esito della verifica e pagamenti

A partire dal mese di febbraio 2024, per le richieste di Assegno di Inclusione (ADI) nelle quali sia stata dichiarata la presenza di un componente adulto non disabile o di età pari o superiore ai 60 anni, i codici fiscali per le necessarie verifiche sono stati inviati ai Comuni tramite la piattaforma GePI e resi disponibili alle ASL per le necessarie verifiche.

A seguito di conferma della condizione di svantaggio e dell'inserimento nei programmi di cura e assistenza e degli altri requisiti di accesso alla misura da parte delle Amministrazioni, le domande si considerano accolte e poste in pagamento.

L'esito delle verifiche sarà consultabile direttamente dai cittadini nella procedura ADI sul sito istituzionale dedicato e dagli operatori di Sede tramite il portale intranet dell'Inps.

Altresì, da aprile 2024, sono state liquidate le domande di ADI per le quali le Amministrazioni interessate non hanno comunicato all'INPS l'esito delle verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’Istituto la cui istruttoria aveva riportato esito positivo.

NOTA BENE: I pagamenti vengono effettuati il 15 del mese per le prime liquidazioni mentre per i rinnovi il 27 del mese.

Servizio di “Validazione delle certificazioni ADI”

Il servizio "Validazione delle certificazioni ADI" disponibile sul portale istituzionale, consente agli operatori delle ASL di verificare e attestare la validità delle informazioni riportate nelle richieste ADI (gli estremi del protocollo della certificazione della condizione di svantaggio, l'amministrazione che l'ha rilasciata, l'inserimento nel programma di cura e assistenza e la sua durata) anche con data antecedente alla presentazione della domanda.

ATTENZIONE: Attualmente, il servizio è riservato agli operatori delle ASL abilitati.

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