INPS. DURC per verifica di autodichiarazione
Pubblicato il 03 settembre 2014
Con sentenza n. 486/2014, il TAR del Veneto ha affermato che la condizione di
regolarità contributiva, anche per la
verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla
scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione.
Tuttavia, con
messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014, l’INPS ha evidenziato che in merito si è pronunciato il Ministero del Lavoro che, con nota del 19/08/2014 prot. 37/0014591/MA007.A001, della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha chiarito che, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto, effettuando una v
erifica della regolarità contributiva alla
data di presentazione dell'autodichiarazione.
Stante quanto sopra, conclude l’Istituto, i
DURC per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della
situazione contributiva riferita alla
data in cui la dichiarazione è stata resa da parte dell’interessato, ferma restando la valutazione di uno
scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall’art. 8, comma 3 del D.M.
24 ottobre 2007.
Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un DURC di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.
In conclusione, il messaggio fornisce ulteriori precisazioni in merito al
DURC rilasciato in presenza di certificazione dei crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale.