Inps. Dal 2013 esteso l’ambito di applicazione degli Anf
Pubblicato il 16 gennaio 2014
L’Inps con due circolari, la n. 4 e la n. 5 del 15 gennaio 2014, rende alcune precisazioni riguardanti l’ambito di applicazione degli assegni per il nucleo familiare.
Nella
circolare n. 4/2014 viene ampliata la platea dei beneficiari di tale misura di sostegno al reddito, oltre che ai nuclei familiari composti da almeno tre figli minori di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio italiano, anche ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e titolari di permesso di soggiorno CE.
Ciò, dopo che la Corte Costituzionale, con ordinanza
196/2013, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell’articolo 65 della Legge n.
448/1998.
Pertanto, a partire dal 2013, la domanda per ottenere l’Anf può essere presentata per i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Di conseguenza, i Comuni potranno accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1 luglio 2013.
Nella
circolare n. 5/2014 l’Inps, a seguito dell’estensione del diritto alla prestazione
all’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune (art. 65 legge n. 448/98) anche ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché ai familiari dei cittadini italiani, dell’unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, fornisce indicazioni utili ai fini del riconoscimento dei suddetti “familiari”.
L’Inps, ripercorrendo le indicazioni del ministero del Lavoro, che è stato interpellato in merito, ribadisce che è necessario distinguere tra due categorie di familiari: quella dei familiari dei cittadini italiani e dell’Unione europea e quella dei familiari dei lungosoggiornanti.
Dopo aver puntualizzato cosa si intende per
“familiare”, la circolare n. 5 conclude asserendo che i suddetti familiari dei cittadini sopraelencati, se in possesso degli ulteriori requisiti di legge, possono richiedere l’Anf.