La circolare Inps n. 28 del 30 gennaio 2025 fornisce chiarimenti sugli obblighi contributivi e dichiarativi per i professori e ricercatori universitari delle università pubbliche statali che si trovano in aspettativa senza assegni.
Si tratta di un argomento regolato da diverse disposizioni legislative e circolari precedenti, che delineano i diritti e i doveri dei lavoratori e degli enti coinvolti.
Analizziamo innanzitutto il quadro normativo di riferimento.
DPR 11 luglio 1980, n. 382 (artt. 12 e 13)
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ha introdotto un primo quadro normativo organico relativo all’aspettativa per il personale accademico.
Entrambi i casi prevedono che il periodo di aspettativa sia valutato ai fini pensionistici e previdenziali, con specifiche modalità di contribuzione.
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (art. 7)
La legge n. 240/2010, nota anche come riforma Gelmini, ha ampliato le possibilità di aspettativa per i professori e ricercatori universitari.
L'articolo 7 consente infatti agli interessati di richiedere un periodo di aspettativa senza assegni fino a un massimo di cinque anni per svolgere attività presso:
Durante questo periodo, l’ente ospitante deve garantire la copertura previdenziale del docente o ricercatore. Il soggetto in aspettativa può inoltre richiedere la ricongiunzione dei periodi contributivi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Le possibilità di aspettativa per i professori e ricercatori universitari sono diverse a seconda della finalità e del contesto in cui viene richiesta.
Aspettativa per Incarichi di ricerca in enti nazionali e regionali
Questa forma di aspettativa riguarda docenti e ricercatori universitari che assumono incarichi di direzione o partecipazione presso:
In questi casi, il personale accademico può essere collocato in aspettativa senza assegni, mantenendo però il diritto alla valutazione del periodo ai fini previdenziali e pensionistici.
Aspettativa obbligatoria per incompatibilità
L’aspettativa obbligatoria si applica quando un docente o ricercatore assume un incarico che potrebbe risultare incompatibile con il proprio ruolo accademico.
In questi casi, il docente è obbligato a sospendere il rapporto con l’università per il periodo in cui svolge l’incarico esterno.
Aspettativa per Incarichi presso organismi internazionali
Questa tipologia di aspettativa è destinata a professori e ricercatori che ottengono incarichi presso:
L’ente ospitante è tenuto a versare i contributi previdenziali, salvo diversa disposizione prevista dal sistema previdenziale del Paese in cui il docente svolge l’incarico. In caso contrario, il docente può scegliere di ricongiungere i contributi versati all’estero nel proprio regime pensionistico nazionale.
Obblighi per i datori di lavoro
La circolare stabilisce che il versamento dei contributi previdenziali spetta a:
Se il professore o ricercatore svolge un incarico presso un'organizzazione internazionale o un ente privato, la responsabilità del versamento contributivo dipende dalle norme vigenti nell'ordinamento dell'ente ospitante.
La base imponibile per il calcolo della contribuzione è rappresentata dalla retribuzione virtuale che il docente o ricercatore avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso l'università di appartenenza.
I contributi dovuti includono:
Per gli incarichi a tempo determinato presso amministrazioni pubbliche, la contribuzione è calcolata in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte, mentre per incarichi presso organismi internazionali può essere richiesta la ricongiunzione contributiva.
Modalità di versamento
Nel caso in cui il datore di lavoro presso il quale il docente presta servizio non sia obbligato al versamento dei contributi, il lavoratore ha la possibilità di:
Ricongiunzione contributiva ai sensi della Legge n. 29/1979
La legge 7 febbraio 1979, n. 29 disciplina la ricongiunzione dei periodi contributivi ai fini pensionistici, opzione che consente ai docenti e ricercatori universitari in aspettativa di trasferire i contributi versati presso altri enti nella propria gestione previdenziale di origine.
La ricongiunzione è particolarmente utile se:
Modalità di calcolo per periodi di aspettativa
Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto viene calcolato tenendo conto:
Nel caso in cui il docente o ricercatore abbia svolto incarichi presso un’amministrazione pubblica iscritta all’INPS, i periodi di aspettativa possono essere valorizzati ai fini del TFR in base alla normativa vigente.
Contributi a carico dell’amministrazione di destinazione
Se il lavoratore ha sottoscritto un contratto a tempo determinato durante il periodo di aspettativa, l’amministrazione pubblica o privata presso la quale presta servizio è tenuta a:
Nel caso in cui l’ente di destinazione non preveda la copertura del TFS/TFR, il lavoratore può richiedere il riscatto o la ricongiunzione dei contributi ai fini della maturazione della liquidazione.
Nel flusso Uniemens, i periodi di aspettativa devono essere segnalati utilizzando il Codice Cessazione “61”, che indica lo stato di “Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12 e 13 del DPR 382/1980 e dell’art. 7 della Legge 240/2010”.
Anche in assenza di una retribuzione effettiva, le università pubbliche devono indicare nel flusso Uniemens un importo virtuale corrispondente alla retribuzione che il docente o ricercatore avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio.
Questa valorizzazione è necessaria per il calcolo corretto della contribuzione ai fini pensionistici e per la maturazione del trattamento di fine servizio (TFS) o trattamento di fine rapporto (TFR).
Trasmissione della denuncia mensile ListaPosPA
I datori di lavoro, siano essi università pubbliche, enti di ricerca o amministrazioni pubbliche e private, sono tenuti a trasmettere mensilmente la denuncia contributiva tramite il sistema ListaPosPA.
Nella comunicazione devono essere inclusi:
Le disposizioni si applicano a partire dalla data di pubblicazione della circolare, ovvero dal 30 gennaio 2025.
Ciò significa che:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".