I datori di lavoro che abbiano corrisposto compensi a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo d'imposta 2020 dovranno comunicare telematicamente all'Istituto Previdenziale, entro il 22 febbraio 2021, i rispettivi valori al fine di poter correttamente implementare le Certificazioni Uniche 2021.
Le indicazioni amministrative, rese note con il messaggio INPS 29 gennaio 2021, n. 416, sono idonee a far svolgere all'INPS il ruolo di sostituto d'imposta in applicazione del principio di onnicomprensività previsto dall'art. 51, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Al riguardo, si rammenta che per l'anno d'imposta 2020, l'art. 112, Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ha innalzato il limite di non concorrenza del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ex art. 51, comma 3, TUIR, da euro 258,23 ad euro 516,46 annui.
Ciò assunto, i datori di lavoro, entro la predetta data del 22 febbraio 2021, dovranno inviare telematicamente i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel periodo d'imposta 2020 al personale cessato nel medesimo anno fiscale, per il tramite dell'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile sul portale internet dell'Istituto ai "Servizi per le aziende e consulenti", che consentirà di poter operare tra le seguenti scelte:
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