Con la circolare 20 gennaio 2022, n. 9, l’Istituto Previdenziale aggiorna i limiti di reddito ai fini della cessazione o riduzione dell’erogazione degli assegni familiari, i limiti delle quote di maggiorazione di pensione, nonché i limiti di reddito mensili riguardanti l’accertamento del carico ai fini del riconoscimento della prestazione.
La rivalutazione opera nei confronti dei soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare:
Gli importi delle prestazioni sono pari a:
I predetti limiti di reddito vengono rivalutati annualmente in base al tasso d’inflazione: per l’anno 2021, la misura del tasso d’inflazione equivale allo 0,5%.
A partire dal 1° gennaio 2022, le tabelle - da utilizzare nei confronti dei soggetti esclusi dalla disciplina concernente l’assegno per il nucleo familiare – sono state aggiornate come segue:
Tabella da applicare alla generalità dei soggetti interessati |
||
Nucleo familiare |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione |
|
Euro |
Euro |
1 persona |
10.084,78 |
- |
2 persone |
16.734,55 |
20.041,42 |
3 persone |
21.517,46 |
25.765,19 |
4 persone |
25.697,22 |
30.773,91 |
5 persone |
29.880,49 |
35.782,70 |
6 persone |
33.864,14 |
40.554,33 |
7 o più persone |
37.847,06 |
45.325,18 |
Tabella da applicare ai soggetti cui si erogano gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensioni per i figli ed equiparati minori, che siano nelle condizioni di vedovo, separato legalmente, abbandonato, celibe o nubile. |
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Nucleo familiare |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (+ 10 per cento) |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento) |
|
Euro |
Euro |
1 persona |
11.093,26 |
- |
2 persone |
18.408,01 |
22.045,56 |
3 persone |
23.669,21 |
28.341,71 |
4 persone |
28.266,94 |
33.851,30 |
5 persone |
32.868,54 |
39.360,97 |
6 persone |
37.250,55 |
44.609,76 |
7 o più persone |
41.631,77 |
49.857,70 |
Tabella da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili |
||
Nucleo familiare |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (+ 50 per cento) |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento) |
|
Euro |
Euro |
1 persona |
15.127,17 |
- |
2 persone |
25.101,83 |
30.062,13 |
3 persone |
32.276,19 |
38.647,79 |
4 persone |
38.545,83 |
46.160,87 |
5 persone |
44.820,74 |
53.674,05 |
6 persone |
50.796,21 |
60.831,50 |
7 o più persone |
56.770,59 |
67.987,77 |
Tabelle da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti persone - per le quali possono erogarsi i trattamenti di famiglia - dichiarate totalmente inabili |
||
Nucleo familiare |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (+60 per cento) |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 60 per cento) |
|
Euro |
Euro |
1 persona |
16.135,65 |
- |
2 persone |
26.775,28 |
32.066,27 |
3 persone |
34.427,94 |
41.224,30 |
4 persone |
41.115,55 |
49.238,26 |
5 persone |
47.808,78 |
57.252,32 |
6 persone |
54.182,62 |
64.886,93 |
7 o più persone |
60.555,30 |
72.520,29 |
Dal 1° gennaio 2022, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari all’importo mensile di 523,83 euro.
I limiti di reddito mensile per l’anno 2022 sono i seguenti:
Si rammenta che - a decorrere dal 1° marzo 2022 - è stato istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico.
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