Con il messaggio 3 febbraio 2022, n. 548, l’Istituto Previdenziale comunica la rilevanza ai fini della Pensione e del Reddito di Cittadinanza dei trattamenti assistenziali in corso di godimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il reddito familiare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, è determinato “al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”, come ad esempio, l’indennità di accompagnamento.
Ai sensi del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 2, i valori ISEE delle prestazioni assistenziali percepite da tutti i componenti del reddito familiare subiranno un aggiornamento. Nello specifico, vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare precedente e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso, ovvero i seguenti:
Pertanto, a partire dalla corresponsione della rata di gennaio 2022 del RDC o PDC, ai fini del reddito saranno considerati rilevanti tutti i trattamenti assistenziali esenti attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, ricomprendendo anche quelli legati alla condizione di disabilità.
Ogni trattamento assistenziale ottenuto per la condizione di disabilità è escluso dal calcolo dell’ISEE.
Ai fini del calcolo del reddito familiare per la corresponsione del RDC o PDC, rilevano anche:
Diversamente, non rilevano:
A partire da gennaio 2022 - in considerazione della rilevanza dei trattamenti assistenziali - si comunica che gli importi percepiti per il RDC o PDC potranno subire una variazione rispetto alle somme già percepite.
Inoltre, qualora siano superate le soglie previste dalla norma, potrebbe verificarsi anche la decadenza della prestazione ovvero il rigetto dell’istanza presentata in fase di prima istruttoria.
L’importo della rata sarà visionabile nell’apposito servizio di consultazione, nella sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".