L’INPGI ha comunicato che il suo Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riconoscere l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato avvenute nell’anno 2016, anche per le assunzione di giornalisti.
Con circolare n. 4 del 17 maggio 2016, l’Istituto ha illustrato il nuovo esonero biennale, ricordando che è pari al 40% dell’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a euro 3.250,00 su base annua e che l’applicazione del predetto beneficio non determina nei confronti del giornalista alcuna riduzione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Ricorda, inoltre, l’INPGI che l’esonero in questione è fruibile anche da parte dei datori di lavoro che intendano stabilizzare giornalisti già presenti in azienda, che procedano con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o di una collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, nel caso di specie la durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante).
Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001.
La circolare illustra, altresì:
La domanda di esonero contributivo deve essere prodotta all’INPGI entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando il modello SGRV.1, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto.
Le domande riferite alle assunzioni avvenute nel periodo da gennaio a maggio 2016, dovranno pervenire all’Istituto non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2016.
Conclude la circolare n. 4/2016 sottolineando che i datori di lavoro potranno usufruire dell’esonero contributivo solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell’INPGI che indicherà nel provvedimento di autorizzazione i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile (DASM) ai fini del calcolo dell’esatta contribuzione dovuta.
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