Fissati dall’Inpgi, con due distinte circolari, i contributi, i minimali e massimali da applicare sui compensi dovuti dai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e dai liberi professionisti che svolgono attività autonoma giornalistica.
Vediamo di seguito quanto contenuto nelle circolari n. 1 e n. 2 del 7 febbraio 2024.
Confermate dalla circolare n. 1 le aliquote contributive da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche.
Ivs |
Prestazioni temporanee |
Totale |
Committente |
Giornalista |
26% |
2% |
28% |
18,67% |
9,33% |
Invariata anche l’aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche.
IVS |
Committente |
Giornalista |
17% |
11,33% |
5,67% |
NOTA BENE: Le aliquote ridotte, oltre ai titolari di altri trattamenti pensionistici, trovano applicazione soltanto per i soggetti contestualmente assicurati in altra gestione previdenziale obbligatoria, per cui il giornalista che svolga due o più collaborazioni giornalistiche con diversi committenti senza essere assicurato in altre Gestioni previdenziali è soggetto ad aliquota intera.
Per i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle co.co.co., la misura del contributo integrativo a carico del committente, da erogare direttamente al giornalista, è pari al 4%.
Per l’anno 2024, il premio assicurativo a carico del committente è confermato nella misura fissa di 6 euro mensili (non frazionabile), per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni.
Il limite massimo annuo imponibile per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650,00 euro e si riferisce anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la medesima Gestione previdenziale separata Inpgi.
Il reddito minimo per l’accredito della contribuzione presso l’INPGI è determinato in 18.415,00 euro.
ATTENZIONE: Nel caso in cui, alla fine dell’anno, il predetto minimale non sia raggiunto, si procede ad una contrazione dei contributi mensili accreditati in proporzione al contributo versato.
Ai fini del pagamento in forma dilazionata dei debiti contributivi, il committente può presentare istanza utilizzando il modulo DIL-02 presente sul sito istituzionale nella sezione “modulistica”.
La dilazione, la cui durata massima è di 24 mesi, può essere accolta solo per le somme che non siano state ancora affidate per il recupero.
Vediamo ora quanto riportato nella circolare n. 2 del 7 febbraio 2024 a proposito dei contributi minimi 2024 per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, dei contributi volontari, la liquidazione una tantum ex art. 28 del Regolamento e gli adempimenti contributivi per gli iscritti che ricoprono cariche di amministratore locale.
Contributi
Il contributo soggettivo a carico dei giornalisti che svolgono attività autonoma libero-professionale è confermato per il 2024 nella misura del 12% del reddito netto imponibile. Per le quote di reddito professionale netto eccedenti invece i 24.000 euro il contributo soggettivo è elevato al 14%.
Il contributo integrativo, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, è del 4% del reddito lordo.
Contributi minimi
Con riferimento ai contributi minimi, tenuto conto dell’indice di variazione dei prezzi al consumo Istat pari a +5,4%, sono stati adeguati quelli dovuti (soggettivo, integrativo e maternità) dovuti per l’anno 2024.
Il totale del contributo minimo 2024 è così individuato:
I contributi minimi devono essere versati all’Inpgi entro il 31 luglio 2024.
NOTA BENE: Il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 pari, per l’anno 2024 a 119.650,00 euro.
Invece, il contributo integrativo - nella misura del 4% - è dovuto sull’intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.
La comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2023 va inviata telematicamente all’Inpgi entro il 30 settembre 2024.
Gli iscritti che al compimento dell’età pensionabile cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo l’iscrizione all’Inpgi senza aver maturato il diritto a pensione autonoma presso tale gestione e i superstiti di giornalisti deceduti che non abbiano maturato il requisito contributivo utile alla liquidazione della pensione ai superstiti possono ottenere una prestazione una tantum, di importo pari ai contributi utili al conseguimento del trattamento pensionistico, maggiorati degli interessi legali.
Requisito indispensabile è che l’iscritto non sia titolare di un montante (indicato nella circolare n. 2/2024) tale da consentire la liquidazione di un trattamento pensionistico supplementare di importo pari o superiore a 3.473,67 euro.
Per l’anno 2024, per i parasubordinati (co.co.co.) gli importi minimi dovuti sono pari a 398,99 euro mensili.
Per i liberi professionisti (con Partita Iva, ritenuta acconto e/o cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata Inpgi, il contributo volontario è pari all’importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell’ultimo anno.
Tuttavia, al fine di attribuire dodici mesi di anzianità assicurativa nell’anno è necessario che la quota del contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 2.209,80 euro annui.
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