Con la circolare del 30 gennaio 2023, n. 1, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) comunica i minimali ed i massimali retributivi e contributivi dovuti dai giornalisti co.co.co., per l’anno 2023.
In particolare, l’INPGI conferma le aliquote contributive da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche.
Decorrenza dal |
IVS |
Prestazioni temporanee |
Totale |
Committente |
Giornalista |
01/01/2022 |
26% |
2% |
28% |
18,67% |
9,33% |
Resta confermata anche l’aliquota contributiva dovuta, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche.
Decorrenza dal |
IVS |
Prestazioni temporanee |
Totale |
Committente |
Giornalista |
01/01/2022 |
17% |
0% |
17% |
11,33% |
5,67% |
Si rammenta che le predette aliquote ridotte, oltre ai titolari di trattamenti pensionistici, trovano applicazione soltanto per i soggetti che risultino contestualmente assicurati in altra gestione previdenziale obbligatoria. Pertanto, qualora il giornalista non sia assicurato in altre gestioni previdenziali, ma svolga due o più collaborazioni giornalistiche con diversi committenti, tutti i compensi dovranno essere assoggettati ad aliquota contributiva intera.
NOTA BENE: Per quanto riguarda le modalità applicative delle aliquote si rinvia alle disposizioni previste dalla circolare INPGI del 10 marzo 2009, n. 5.
I versamenti dei contributi in favore dei co.co.co sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, pertanto trova applicazione il principio in base al quale le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargata). Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la predetta data, sebbene riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, saranno assoggettati a contribuzione con riferimento all’anno 2022 (aliquota e massimale 2022).
Diversamente, per i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle co.co.co., la misura del contributo integrativo a carico del committente da erogare direttamente al giornalista, è pari al 4%.
Per l’anno 2023, il premio assicurativo a carico del committente è confermato nella misura fissa di 6 euro mensili (non frazionabile), per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni.
Il limite massimo annuo imponibile, per l’anno 2023, è rideterminato in 113.520,00 euro.
Il massimale si riferisce anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la medesima Gestione Previdenziale separata INPGI.
Il reddito minimo per l’accredito della contribuzione presso l’INPGI è determinato in 17.504,00 euro.
ATTENZIONE: Nel caso in cui, alla fine dell’anno, il predetto minimale non sia raggiunto, si procede ad una contrazione dei contributi mensili accreditati in proporzione al contributo versato.
Ai fini del pagamento in forma dilazionata dei debiti contributivi, il committente potrà presentare apposita istanza, utilizzando il modulo DIL-02, presente sul sito istituzionale dell’INPGI, nella sezione “modulistica”.
La dilazione potrà essere effettuata per le somme che non siano state ancora affidate per il recupero agli Agenti della Riscossione.
La durata massima della rateizzazione è 24 mesi.
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