È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022 il Decreto MEF 13 dicembre 2022 recante “Modifica del saggio degli interessi legali”, ossia di quegli interessi che rappresentano il costo del denaro.
In base a quanto disposto dall’articolo unico del provvedimento la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Si tratta di un sensibile incremento rispetto alla misura fissata all’1,25% in ragione d’anno, a decorrere dal 1° gennaio 2022; rialzo quest’ultimo che aveva già invertita la tendenza degli ultimi anni, in cui la misura del saggio degli interessi legali era stata continuamente diminuita.
L’effetto dal punto di vista fiscale/contributivo di tale aumento si vedrà quindi:
sul calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso;
sui coefficienti per il calcolo sul valore dell’usufrutto e delle rendite o pensioni.
Nello specifico, sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso del 5% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
delle rendite o pensioni a tempo determinato;
delle rendite e delle pensioni vitalizie;
dei diritti di usufrutto a vita.
Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali.
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