In relazione alla problematica sul divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare del 15 marzo 2018, n. 49, ha sancito diverse precisazioni in relazione a tale fattispecie contrattuale.
Due sono le conclusioni che, in conformità anche al prevalente orientamento giurisprudenziale, emergono sul punto:
in caso di mancata valutazione del rischio, scatta la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato;
tale trasformazione, in ragione del principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.
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