Con la nota 1436/2020, l’INL si è espresso sui casi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare e sul regime di tutela da accordare a tali somme.
Ricorda l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che la previdenza complementare ha una finalità integrativa e una natura privatistica che emerge dal meccanismo di adesione del lavoratore, che è libero e volontario, e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro.
L’adesione del lavoratore alla pensione complementare determina l’insorgenza, per il datore di lavoro, dell’obbligo contributivo a favore dello stesso fondo.
La mancata osservanza di tale obbligo, in base alla giurisprudenza corrente, integra un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che “dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione a un Fondo di previdenza e aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo”.
Secondo l’INL, ne consegue che il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile per la tutela della propria posizione contrattuale.
Al contrario, invece, gli ispettori si trovano di fronte alla impossibilità di adottare la diffida accertativa di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 in relazione ai versamenti che il datore di lavoro non abbia effettuato.
Ciò in virtù del fatto che il citato articolo 12 fa riferimento a “crediti patrimoniali dei prestatori di lavoro”, mentre, nel caso delle omesse contribuzioni, il creditore dell’obbligazione non è il lavoratore ma il fondo pensione, che è poi tenuto all’erogazione della prestazione previdenziale in favore del lavoratore stesso.
Per di più, secondo l’INL, nei casi di omessi contributi al fondo pensione, si configura la violazione dell'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, secondo cui “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge (...)”.
Pertanto, il datore di lavoro che abbia omesso il versamento di contributi dovuti ai fondi pensione per i propri dipendenti non può fruire d'incentivi e sgravi. Anzi, tale violazione di legge legittima l'ispettore al recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti dal datore di lavoro, in applicazione del suddetto art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.
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