Inidoneità alla mansione svolta ed adattamento del luogo di lavoro
Pubblicato il 30 ottobre 2014
A seguito della condanna inflitta all’Italia dalla Corte di Giustizia UE (Causa C-312/11), il 4 luglio 2013, l’art. 9, comma 4- ter, D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013, ha inserito il nuovo comma 3-bis nell’art. 3 del D.Lgs. n. 216/2003.
La modifica legislativa impone al datore di sopportare un
onere per cooperare all’accettazione della prestazione lavorativa di soggetti divenuti infermi, e tale obbligo si arresta solo dinanzi alla
sproporzione finanziaria che va valutata caso per caso in funzione della dimensione dell’azienda e delle sue possibilità economiche.
In pratica, in caso di
sopravvenuta inidoneità alla mansione svolta del lavoratore a causa di una malattia o patologia, diagnosticata come curabile o incurabile, che ne limiti l’effettiva partecipazione alla vita professionale, il datore di lavoro ha, adesso, l’obbligo di
adattamento ragionevole del luogo di lavoro.