Facendo seguito alla circolare congiunta Ministero dell’Interno/Ministero del Lavoro del 9 febbraio 2017, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 3161 del 27 settembre 2017, ha fornito la risposta ad alcuni quesiti.
Innanzitutto, viene chiarito che lo Sportello Unico per l’Immigrazione ove ha sede legale l’entità ospitante, ha l’esclusiva competenza sia per la presentazione delle istanze che ai fini del rilascio del nullaosta.
Inoltre, benché la norma consenta l’ingresso, nell’ambito dei trasferimenti intra-societari, agli stranieri che soggiornano fuori dal territorio dell’Unione Europea al momento della domanda di ingresso, ed agli stranieri che sono stati ammessi nel territorio di un altro Stato membro, non si ritiene che sia vietato allo straniero, nelle more dell’ottenimento del nullaosta al distacco intra-societario, di soggiornare in Italia temporaneamente, ad esempio per motivi di turismo o affari.
Rimane, comunque, l’obbligo per gli stranieri di ritirare il visto di ingresso presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nello Stato di origine o di stabile residenza, salvo i casi di esenzione previsti per stranieri in possesso di permesso di soggiorno ICT, rilasciato da altro Stato membro ed in corso di validità.
Conclude la nota ministeriale chiarendo che gli obblighi comunicazionali e gli altri adempimenti amministrativi di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 136/2016 (vedi circolari dell’INL n. 3/2016 e n. 1/2017), non si configurano nelle ipotesi di lavoratori non comunitari distaccati, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 253/2016 (dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione nell’ambito di trasferimenti intra-societari ex articolo 27-quinquies, comma 1 lett. a), b) e c) TUI), nonché con riferimento alle categorie di lavoratori contemplate da normative speciali, quali i ricercatori, di cui all’art. 27-ter, i lavoratori autonomi ex art. 26, i dirigenti e il personale altamente specializzato di cui all’art. 27, comma 1, lett. a) TUI).
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