Legittimo il licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice, rimasta ingiustificatamente assente dal lavoro per oltre 15 giorni.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 29756 del 12 ottobre 2022, ha respinto il ricorso con cui la dipendente di una Srl si era opposta alla decisione di appello confermativa del recesso disciplinare comminatole dalla datrice di lavoro, per assenza ingiustificata.
Secondo la ricorrente, il giudice di secondo grado aveva trascurato di considerare che la sua assenza, in realtà, era giustificata.
Rilevante, a suo dire, la circostanza che la stessa, già assente per malattia per più di sessanta giorni continuativi, non era stata convocata a visita medica per l'accertamento dell'idoneità al lavoro, da eseguirsi "a cura e spese del datore di lavoro": non essendo, appunto, stata convocata per la predetta visita, avrebbe dovuto ritenersi assente giustificata a prescindere dall'invio o meno di ulteriori certificati medici.
La Suprema corte ha giudicato infondata la predetta doglianza, dopo aver evidenziato come, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'art. 41 del D. Lgs. n. 81 del 2008 non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata all'effettuazione della visita di idoneità.
Come già puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di sorveglianza sanitaria, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni - quale misura necessaria a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro - deve sì precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell'inizio dell'assenza e la sua omissione giustifica l'astensione ex art. 1460 c.c. dall'esecuzione di quelle mansioni, "ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro".
Nella specie, i certificati medici inviati dalla lavoratrice attestavano un precedente stato di malattia che era terminato in una data precisa. Era, pertanto, solo a decorrere da tale momento che andava indagato il profilo della giustificazione delle assenze relative ai giorni successivi, nei quali, tuttavia, la lavoratrice non aveva inviato ulteriore certificazione né si era ripresentata al lavoro.
In definitiva, risultava comprovata, nel caso esaminato, la sussistenza del presupposto della giusta causa, idoneo a sorreggere in via esclusiva l'intimato licenziamento disciplinare.
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