Infrazione che determina inidoneità alla guida? Ok a rifiuto della patente estera
Pubblicato il 24 aprile 2015
E' possibile che uno
Stato membro, nel cui territorio soggiorni il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro,
rifiuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un'
infrazione che il titolare di quest'ultima abbia commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente, infrazione
che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, sia di natura tale da
determinare l'inidoneità alla guida di veicoli a motore.
In una situazione come quella descritta, lo
Stato membro che rifiuti il riconoscimento della validità di una patente è
competente a
stabilire i requisiti che il titolare della patente deve soddisfare
per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio.
E' quanto precisato dai giudici della Corte di giustizia Ue nel testo della
sentenza del 23 aprile 2015, pronunciata con riferimento alla causa C-260/13 ed avente ad oggetto l'interpretazione della
Direttiva 2006/126/CE concernente la
patente di guida.
Con la medesima decisione è stato altresì precisato come spetti al
giudice del rinvio esaminare se, applicando le proprie norme, lo Stato membro non si opponga, in realtà, indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
In tale prospettiva – si legge ancora nelle conclusioni della sentenza – spetta al giudice verificare
se i requisiti previsti dalla normativa del primo Stato, conformemente al principio di proporzionalità, “
non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale”.