Infortunio sul lavoro. Rispetto degli obblighi di sicurezza, la prova va fornita dal datore di lavoro

Pubblicato il 10 ottobre 2018

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24741 dell’8 ottobre 2018, ha specificato che in caso di infortunio sul lavoro, per l'art. 2087 c.c., acclarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in occasione del quale si verifica l'accadimento dannoso che non sia dipeso da comportamento abnorme del lavoratore, né dal c.d. rischio elettivo da costui procurato ed accertato il rapporto di causalità tra la condotta, omissiva e/o positiva, di parte datoriale, ed il pregiudizio verificatosi, la conseguente prova liberatoria, ex art. 1218 c.c., va fornita da parte dello stesso datore di lavoro.

Infatti, come la sentenza della Cassazione n. 10441/2007 ha chiarito, la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale; pertanto, applicandosi l'art. 1218 c.c., una volta provato l'inadempimento consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto del suddetto art. 2087 c.c. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro.

In definitiva, in caso di infortunio sul lavoro non spetta al lavoratore dimostrare che il datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi di sicurezza ma, al contrario, spetta al datore di lavoro fornire la prova che gli obblighi in questione sono stati rispettati.

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