Infortunio su lavoro. Responsabile il direttore dello stabilimento
Pubblicato il 02 aprile 2015
Con sentenza
n. 13858 depositata il 1 ° aprile 2015, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha deciso in ordine al ricorso presentato dal
direttore generale di una impresa con delega in materia di sicurezza sul lavoro e dal
direttore dello stabilimento, entrambi condannati in primo e secondo grado, per il
reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione della normativa infortunistica.
I ricorrenti, infatti, erano stati ritenuti responsabili di un
infortunio occorso ad un lavoratore dipendente dell'impresa, il quale, nell’utilizzare un macchinario di lavoro in assenza di adeguate istruzioni, aveva riportato l’amputazione di un dito.
In proposito la Cassazione, con la presente pronuncia, ha operato una distinzione tra la posizione del
direttore dello stabilimento –
la cui responsabilità in ordine al sinistro è stata confermata - e quella del
direttore generale –
la cui responsabilità è stata invece esclusa.
Con riferimento al
direttore dello stabilimento, ha precisato innanzitutto la Corte, come egli sia destinatario
iure proprio (al pari del datore di lavoro) di precetti antiinfortunistici e come egli, indipendentemente dal conferimento di apposita delega,
assuma automaticamente una posizione di garanzia a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti.
La sua competenza, pertanto, non si esaurisce nella predisposizione di mezzi di prevenzione e di protocolli operativi, essendo egli al pari tenuto ad accertare che le disposizioni impartite siano di fatto eseguite, nonché, tenuto ad intervenire, se necessario, qualora ravvisi comportamenti rischiosi da parte dei lavoratori.
Ora, nel caso di specie, l’infortunio non si è verificato a seguito di estemporanea ed imprevedibile iniziativa dei lavoratori, bensì per effetto di una prassi risalente nel tempo circa l’errato utilizzo del macchinario in questione; prassi che non sarebbe dovuta sfuggire al direttore dello stabilimento che, per
l’ampiezza della procura istitoria e per la sua contiguità all’ambiente di lavoro, avrebbe dovuto
impartire apposite istruzioni al fine di prevenire il rischio poi concretizzatosi.
La Cassazione ha invece
negato la responsabilità del direttore generale – annullando il provvedimento impugnato nella parte che lo riguarda – sulla base della considerazione secondo cui, nelle grandi imprese come quella in questione,
non può individuarsi il soggetto responsabile automaticamente in colui che occupa la posizione di vertice, occorrendo, viceversa,
un puntuale accertamento, in concreto, dell’effettiva situazione in cui lo stesso ha dovuto operare.