Infortunio mortale sulle piste da sci. Responsabilità solidale dell’organizzatore della gara e del titolare all’esercizio della pista

Pubblicato il 04 agosto 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 13940 del 3 agosto 2012 - l'organizzatore della gara sciistica ed il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista sono entrambi tenuti al generale dovere del "neminem laedere", dovendo gli stessi ottemperare agli obblighi impostigli dalla specifica normativa.

Questi soggetti – continua la Corte – sono da ritenere solidalmente responsabili a titolo extracontrattuale per i danni che possano derivare dall’infortunio mortale conseguente alla mancanza di adeguate protezioni nella pista.

In particolare – continuano i giudici di legittimità - i doveri del concessionario non vengono meno in presenza dell'attività di un organizzatore terzo di eventi ma si aggiungono alla specifica responsabilità di quest’ultimo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori italiani all'estero: retribuzioni convenzionali 2025

12/02/2025

Stock option e fringe benefit: come trasmettere all'Inps i dati 2024

12/02/2025

Inps: verifica delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2022

12/02/2025

Esenzione IMU dei fabbricati rurali: rileva il dato dell’accatastamento

12/02/2025

Professionisti: niente risarcimento per sanzione disciplinare ridotta in appello

12/02/2025

Certificazione della parità di genere, contributi alle PMI: domande dal 26 febbraio

12/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy