Infortunio mortale sulle piste da sci. Responsabilità solidale dell’organizzatore della gara e del titolare all’esercizio della pista
Pubblicato il 04 agosto 2012
Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n.
13940 del 3 agosto 2012 - l'organizzatore della gara sciistica ed il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista sono entrambi tenuti al generale dovere del "
neminem laedere", dovendo gli stessi ottemperare agli obblighi impostigli dalla specifica normativa.
Questi soggetti – continua la Corte – sono da ritenere solidalmente responsabili a titolo extracontrattuale per i danni che possano derivare dall’infortunio mortale conseguente alla mancanza di adeguate protezioni nella pista.
In particolare – continuano i giudici di legittimità - i doveri del concessionario non vengono meno in presenza dell'attività di un organizzatore terzo di eventi ma si aggiungono alla specifica responsabilità di quest’ultimo.