Laddove il datore di lavoro ometta la denuncia di infortunio o la comunichi in ritardo, l’illecito da sanare è da individuarsi con riferimento al luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta. Pertanto, la condotta, nelle ipotesi in questione, si perfeziona laddove l'obbligo di comunicazione andava assolto, determinandosi una coincidenza tra il luogo di commissione e luogo di accertamento dell'infrazione.
Il parere è stato fornito dall’INL, con la nota protocollo n. 10202 del 29 novembre 2019. Nel documento di prassi, l’Ispettorato sottolinea che l’illecito in questione – avente natura omissiva dell’obbligo di denuncia – è posto in capo al datore di lavoro.
L’art. 53 del Dpr. n. 1124/1965 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
La denuncia dell'infortunio, in particolare, deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.
In caso di omessa o tardiva sanzione denuncia d’infortunio, si applica una amministrativa da 1.290 euro a 7.745 euro che, dal 12 ottobre 2017, per gli infortuni sul lavoro superiori a tre giorni, va coordinata con l’art. 18, co. 1, lett. r) del D.Lgs. n. 81/2008 e con la conseguente sanzione, prevista dal successivo art. 55, co. 5, lett. g) da 1.096 euro a 4.932 euro, la cui applicazione esclude la sanzione ex art. 53 del Dpr. n. 1124/1965.
A chi devono essere inviati gli atti ai fini dell’adozione della successiva ordinanza di ingiunzione, in caso di omesso pagamento delle sanzioni di cui sopra?
In proposito, specifica l’INL, va innanzitutto considerato che l'illecito in questione ha natura omissiva atteso che l'obbligo di denuncia grava sul datore di lavoro, il quale è tenuto ad adempierlo inviando la comunicazione, in via telematica, alla Sede INAIL competente per territorio in base al domicilio dell'assicurato.
Pertanto, la condotta, nelle ipotesi in questione, si perfeziona laddove l'obbligo di comunicazione andava assolto, determinandosi una coincidenza tra il luogo di commissione e luogo di accertamento dell'infrazione.
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