Infortunio lavoratori UE, SEE e Svizzera: accordo tra Ministero della Salute e Inail

Pubblicato il 19 luglio 2023

Con la circolare del 18 luglio 2023, n. 32, l’Inail fornisce le indicazioni in merito all’accordo siglato con il Ministero della Salute in tema di rimborso delle spese sostenute per gli infortuni dei lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modificazioni.

Nel caso di prestazioni sanitarie - erogate da uno Stato UE, Stati SEE e Svizzera - in favore di un lavoratore infortunato assicurato in Italia, il rimborso degli oneri delle prestazioni grava sul Ministero della Salute per le prestazioni di natura sanitaria/ospedaliera, diversamente sono a carico dell’Inail gli oneri relativi alle prestazioni in natura previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e quelle attribuite a seguito della riforma sanitaria e delle successive disposizioni normative.

Con riferimento al lavoratore assicurato in Italia che si infortuni in uno Stato membro o aderente ai regolamenti comunitari e che ha diritto alle cure presso detto Stato, l'Inail dovrà provvedere formalmente al rimborso di tutti gli oneri connessi alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, compresi quelli di natura sanitaria.

L’accordo in oggetto (siglato il 29 novembre 2022) consente al nostro Paese da un lato, di corrispondere agli impegni esterni nei confronti degli Stati UEE, SEE, Svizzera e, dall’altro, di regolare i rapporti interni amministrativi e finanziari tra l’Inail e il SSN.

Modalità operative

L’Inail deve inviare a mezzo PEC al Ministero della salute i moduli “SED DA010” e i modelli “E125” (per i paesi ancora non “EESSI Ready”) relativi alle richieste di rimborso, pervenute dagli Enti creditori esteri, per prestazioni sanitarie erogate a titolo di infortunio sul lavoro o malattia professionale agli assicurati Inail, nonché l’elenco dei nominativi forniti dalle istituzioni estere, entro un mese dal loro ricevimento.

In seguito alle verifiche effettuate di concerto con le ASL, il Ministero della Salute dovrà comunicare all’Inail, entro 180 giorni dal ricevimento della PEC, l’esito del riscontro, per consentire all’Istituto assicurativo eventuali contestazioni delle somme richieste.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Guida alla piattaforma VE.R.A./SIMULA DURC

06/11/2024

Notifica PEC e casella piena. Sezioni Unite: occorre una seconda notifica

06/11/2024

Cpb: nuova finestra di adesione per incrementare il gettito. Date possibili

06/11/2024

Ecofin: approvato il pacchetto IVA nell'era digitale

06/11/2024

Commercialisti, nuovo documento sulla sostenibilità per professionisti e aziende

06/11/2024

Comunicazione delle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici. Nuove FAQ

06/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy