Con la circolare del 18 luglio 2023, n. 32, l’Inail fornisce le indicazioni in merito all’accordo siglato con il Ministero della Salute in tema di rimborso delle spese sostenute per gli infortuni dei lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modificazioni.
Nel caso di prestazioni sanitarie - erogate da uno Stato UE, Stati SEE e Svizzera - in favore di un lavoratore infortunato assicurato in Italia, il rimborso degli oneri delle prestazioni grava sul Ministero della Salute per le prestazioni di natura sanitaria/ospedaliera, diversamente sono a carico dell’Inail gli oneri relativi alle prestazioni in natura previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e quelle attribuite a seguito della riforma sanitaria e delle successive disposizioni normative.
L’accordo in oggetto (siglato il 29 novembre 2022) consente al nostro Paese da un lato, di corrispondere agli impegni esterni nei confronti degli Stati UEE, SEE, Svizzera e, dall’altro, di regolare i rapporti interni amministrativi e finanziari tra l’Inail e il SSN.
L’Inail deve inviare a mezzo PEC al Ministero della salute i moduli “SED DA010” e i modelli “E125” (per i paesi ancora non “EESSI Ready”) relativi alle richieste di rimborso, pervenute dagli Enti creditori esteri, per prestazioni sanitarie erogate a titolo di infortunio sul lavoro o malattia professionale agli assicurati Inail, nonché l’elenco dei nominativi forniti dalle istituzioni estere, entro un mese dal loro ricevimento.
In seguito alle verifiche effettuate di concerto con le ASL, il Ministero della Salute dovrà comunicare all’Inail, entro 180 giorni dal ricevimento della PEC, l’esito del riscontro, per consentire all’Istituto assicurativo eventuali contestazioni delle somme richieste.
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