Infortunio in itinere, indennizzo escluso se l'uso dell'auto privata non è necessario

Pubblicato il 21 ottobre 2014

Presupposti per l'indennizzabilità

Ai fini dell'indennizzabilità di un infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, occorre, in primo luogo, che sussista un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento; tale percorso ossia deve costituire, per l'infortunato, quello che normalmente viene seguito per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione.

Deve, inoltre, sussistere un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che questo percorso non deve essere utilizzato dal lavoratore per ragioni personali o in orari non collegabili al lavoro.

Infine, deve rendersi necessario l'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra la sua abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari lavorativi e quelli dei pubblici servizi di trasporto.

L'uso del mezzo privato, in particolare, deve essere valutato con adeguato rigore in considerazione del fatto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti.

Esigenza funzionale alla prestazione lavorativa

In ogni caso, il comportamento del lavoratore deve essere giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, posto che l'infortunio merita tutela nei limiti in cui l'assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo.

Sono queste le puntualizzazioni con cui la Corte di cassazione – sentenza n. 22154 del 20 ottobre 2014 – ha confermato una decisione di merito con cui era stato esclusa l'indennizzabilità di un infortunio in itinere occorso ad un lavoratore in quanto, nella specie, era emerso che l'uso del mezzo proprio non era affatto necessitato, posto che tra abitazione e luogo di lavoro vi era una distanza di 900 metri e sussistevano solo 70 metri dalla fermata dell'autobus all'ingresso della ditta.
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