A decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, il Ministero del Lavoro rivaluta mediante appositi decreti le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con particolare riferimento al settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura e medici radiologi.
Con decreto n. 93 del 2 agosto 2019, il Ministero del Lavoro ha previsto – per il settore agricolo – che gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:
Con decreto n. 93 del 2 agosto 2019, il Ministero del Lavoro ha previsto che la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, nonché delle prestazioni a queste collegate, è fissata in 61.385,80 euro con effetto dal 1° luglio 2019.
Ai sensi dell’art. 11, del D.Lgs. n. 38/2000, gli incrementi annuali dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva non inferiore al 10% fissata dall’art. 20, co. 2 e 3 della L. n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base dell’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
Con decreto n. 95 del 2 agosto 2019, il Ministero del Lavoro ha previsto – per il settore industria, compreso il settore marittimo – che gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:
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