Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore.
E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 16598 del 3 agosto 2020, con cui è stato rigettato il ricorso promosso dall’INAIL contro la decisione confermativa del riconoscimento, in favore di un lavoratore, dei postumi invalidanti subiti a seguito di infortunio sul lavoro.
La Corte d’appello, nella vicenda di specie, aveva ritenuto che la sospensione della prescrizione triennale del diritto alle prestazioni erogate dall'INAIL, in favore dell'assicurato, permanesse sino alla definizione del procedimento amministrativo.
Ciò posto, nella specie, il termine non era ancora decorso.
Contro tale conclusione aveva proposto ricorso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, censurando il ritenuto protrarsi dell'effetto interruttivo della prescrizione per tutta la durata del procedimento amministrativo.
Tale doglianza è stata giudicata infondata dalla Suprema corte, alla luce del summenzionato principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite di Cassazione nella sentenza n. 11928/2019.
Il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965 – hanno aggiunto gli Ermellini - non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.
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