Si rammenta che da oggi, 12 ottobre 2017, vanno comunicati anche gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
La comunicazione, richiesta ai soli fini statistici ed informativi, va fatta telematicamente all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Nonostante la comunicazione dei suddetti infortuni sia richiesta ai soli fini statistici ed informativi, il Legislatore ha previsto che il mancato rispetto della norma (art. 18, c. 1, lett. r), D.Lgs. n. 81/2008) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro.
Ad ogni modo si evidenzia che rimane sempre in vigore l’obbligo di comunicare ai fini assicurativi, gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
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