Infortuni sul lavoro a seguito di utilizzo di una macchina con dispositivi di sicurezza disattivati per esigenze di lavorazione. È quanto riporta la cronaca (anche più recente) e ci raccontano poi le aule dei tribunali.
Una sentenza della Cassazione penale (la n. 32956 del 7 settembre 2021) è l’occasione per tornare sulla sicurezza sul lavoro e sui sistemi di prevenzione degli infortuni che il datore di lavoro è tenuto ad adottare.
Un operaio addetto alla macchina curvatubi, per preparare la macchina alla successiva lavorazione di una serie di curvature di tubi, aveva disattivato le fotocellule di sicurezza riportando lesioni personali al dito della mano destra, da cui derivava una malattia per un periodo pari a 56 giorni.
I legali rappresentanti della società datrice di lavoro erano stati condannati dal giudice di primo (sentenza confermata in secondo grado) per colpa generica ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per aver omesso di adottare le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento alla macchina curvatubi, le cui fotocellule erano state disattivate nonostante fosse possibile un intervento tecnico sulla macchina.
La Corte di appello territoriale, condividendo le argomentazioni del Tribunale e non accogliendo la tesi difensiva secondo la quale, nel corso di particolari lavorazioni, quale quella del giorno dell'infortunio, l'azienda si era dotata di una diversa procedura per ovviare all’incastramento di particolari tipologie di piegatura dei tubi, ha premesso che il datore di lavoro, dall'alto della sua posizione di garanzia sulla vita e sulla salute dei prestatori d'opera, è penalmente responsabile ogni qualvolta l'infortunio derivi da una propria omissione di quelle guarentigie che, ove adottate, avrebbero impedito l'evento.
In base a questi principi, le specifiche esigenze di lavorazione potevano essere soddisfatte senza sacrificare la sicurezza dei lavoratori.
I legali rappresentanti della società datrice di lavoro presentano ricorso per Cassazione adducendo in particolare che:
La Corte di Cassazione rileva che il datore di lavoro deve, non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori (Sez. 4, n. 27787 del 8/5/2019).
Il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti nonché della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte (Sez. 4, n. 45808 del 27 giugno 2017).
Non può in alcun modo venire in soccorso del datore di lavoro il comportamento imprudente posto in essere dai lavoratori non adeguatamente formati.
Nel caso di specie, il datore di lavoro rileva la Corte di Cassazione, ha preferito adottare una modifica rischiosa al macchinario, non prevista dal costruttore, per esigenze lavorative e a danno della salute del lavoratore.
Al riguardo si ribadisce il principio espresso dalla stessa Corte secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori, ma non è configurabile a suo carico un obbligo di procedere alla immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti ed innovative, dovendosi pur sempre valutare tempi, modalità e costi dell'innovazione, sempre che i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza (Sez. 4, n. 3616 del 14/01/2016).
In merito poi alla condotta del lavoratore, che aveva appoggiato la mano destra sulla zona di curvatura della macchina, che poi rimaneva incastrata all'interno, la stessa non può essere ritenuta eccentrica rispetto alle mansioni attribuitegli.
Il datore di lavoro può dirsi esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018).
Inoltre, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017).
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