Inerenza dei costi negata in presenza di macroscopica antieconomicità

Pubblicato il 18 luglio 2018

L’amministrazione finanziaria, in materia di Iva, non può escludere l’inerenza di un costo in base ad un semplice giudizio di congruità della spesa.

Questo, salvo che ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di nesso tra costo e attività d’impresa.

E’ questo uno dei principi formulati dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 18904 del 17 luglio 2018, pronunciandosi in materia di inerenza dei costi, incongruità e antieconomicità.

Nell’ambito delle imposte indirette – hanno spiegato i giudici della Suprema corte - l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insufficienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità o l’antieconomicità della spesa. Sono elementi, questi, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come “indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa”.

In questo caso, spetta al contribuente l’onere della prova circa la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa e alle scelte imprenditoriali.

Inerenza dei costi: principio e prova

Ulteriori precisazioni contenute in sentenza riguardano, a seguire, lo stesso principio dell’inerenza dei costi il quale, secondo la Cassazione, si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d’impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo.

La prova dell’inerenza di un costo quale atto d’impresa – hanno, quindi, spiegato gli Ermellini – ovvero dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente, in quanto tenuto a provare l’imponibile maturato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy