L'art. 3 del CCNL per gli addetti all'Industria Metalmeccanica richiede una specifica ed espressa comunicazione scritta del lavoratore, tesa ad informare il datore di lavoro del cambiamento di domicilio. Questo è il principio di diritto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22295 del 25 settembre 2017, ha pronunciato.
In merito si evidenzia che l'art. 3 del CCNL per gli addetti all'Industria Metalmeccanica prevede che i lavoratori, all'atto dell'assunzione producano un certificato di residenza (non anteriore a 3 mesi). Il suddetto CCNL prevede, inoltre, l’obbligo per il lavoratore di comunicare i successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
Per la Cassazione, a fronte di un preciso obbligo di comunicare il cambio di domicilio, una lettera inviata all’azienda al fine di manifestare la volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda non può ritenersi idonea. In tale lettera il nuovo indirizzo del lavoratore rappresenta un solo mero, ulteriore, dato di identificazione del lavoratore, senza evidenziarne la modifica rispetto al dato in possesso del datore di lavoro e senza attribuire alcun crisma di formalità.
Dalla decisione degli Ermellini si può dedurre che sia inidonea qualsiasi altra tipologia di comunicazione da cui non si evinca la volontà del lavoratore di comunicare il cambio di residenza/domicilio.
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