Indulto per l'italiano trasferito all'estero

Pubblicato il 24 settembre 2008
Con la sentenza n. 36522/08 depositata ieri, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione sono intervenute sul tema dell'indulto mutando il precedente orientamento interpretativo che negava la possibilità di applicazione dell'istituto al cittadino italiano condannato all'estero che, in virtù della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate all'estero, sconti la pena nelle nostre carceri. L'indulto potrà, dunque, essere adottato anche se non ricompreso nell'art 12 della Convenzione tra le misure di clemenza applicabili ai condannati, stante la sostanziale equivalenza giuridica dello stesso agli istituti espressamente richiamati (grazie, amnistia e commutazione della pena). Una diversa interpretazione, si precisa nella decisione, porterebbe all'incostituzionalità della norma italiana che ha ratificato la Convenzione, in quanto chi è trasferito per l'esecuzione di una pena comminata all'estero subirebbe un trattamento peggiore rispetto agli altri detenuti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Agidae. Ipotesi di accordo del 10/1/2025

20/01/2025

Periodo di comporto legato a indennità INAIL: legittimo per la Cassazione

20/01/2025

Servizi assistenziali Agidae. Rinnovo Ccnl

20/01/2025

Disabilità e invalidità: procedura più snella per accertamenti e revisioni INPS

20/01/2025

Rateizzazione fiscale 2025: guida operativa alle nuove regole, modalità e opportunità

20/01/2025

Novità valutarie, denaro contante sottoposto a verifica

20/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy