Individuazione dei settori in cui non si applica il limite per il lavoro intermittente
Pubblicato il 10 novembre 2014
A seguito di istanza del CNO dei CdL, con la risposta all’
interpello n. 26 del 7 novembre 2014, il Ministero del Lavoro ricorda che l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente è ammessa nel rispetto dei
limiti di carattere oggettivo o soggettivo già individuati dagli artt. 34 e 40, D.Lgs. n.
276/2003, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un
massimo di
quattrocento giornate di effettivo lavoro
nell’arco di tre anni solari.
Per il Ministero del Lavoro il vincolo si riferisce alle giornate di lavoro prestate
successivamente al 28 giugno 2013 e l’eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto in un “normale” rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, così come già chiarito con circolare n.
35/2013.
Per espressa previsione normativa, inoltre, il suddetto limite quantitativo non trova applicazione nei settori “del
turismo, dei
pubblici esercizi e dello
spettacolo” e, ai fini dell'individuazione dei datori di lavoro interessati dall'eccezione in argomento, è possibile ricorrere ai criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporti di lavoro, esplicitati con note n. 2369 del 16 febbraio 2012 e n. 4269 del 26 marzo 2012.
In altri termini, conclude la risposta ministeriale, i
datori di lavoro interessati sono:
- quelli iscritti alla Camera di Commercio con il
codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati
settori produttivi;
- quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano
attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo
applicando i relativi contratti collettivi.