È stato pubblicato - Suppl. Ordinario n. 1 della "Gazzetta Ufficiale" n. 3 del 4 gennaio 2019 - il decreto Mef del 28 dicembre 2018, che reca l' “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”.
Gli indici sono applicabili a partire dal periodo d’imposta 2018.
Nel decreto, altre cause di esclusione dall’applicazione rispetto a quelle già previste dal comma 6 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017.
Termina, così, il percorso di sostituzione degli studi di settore e dei parametri con gli Isa.
I 106 indici contenuti nel decreto (2 riguardano le attività dell’agricoltura che in passato non erano mai state trattate dagli studi di settore), e le 3 territorialità specifiche, infatti, si aggiungono ai 69 indici già approvati a marzo del 2018, con la totale sostituzione dei parametri e degli studi di settore, così come previsto dal decreto legge 50/2017.
Le territorialità approvate - a) territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef; b) territorialità del livello delle quotazioni immobiliari; c) territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili - servono alla differenziazione del territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.
Alle esclusioni della prima ora – per: inizio o cessazione dell’attività nel periodo di imposta; presenza di una situazione di non normale svolgimento dell'attività; aver dichiarato nel periodo di imposta ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o di revisione dei relativi indici – si aggiungono le esclusioni:
Di contro, rispetto al Dm del 23 marzo 2018 che ha approvato i primi 69 indici sintetici di affidabilità fiscale, non sono state replicate le cause di esclusione nei confronti di alcune categorie di soggetti che rientrano, ora, nella normativa specifica sul “Terzo settore”:
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