Indicazioni Inps per l’annullamento dei debiti affidati alla Riscossione

Pubblicato il 09 marzo 2023

Con il comunicato stampa del 1° marzo 2023, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro fornisce le indicazioni della Direzione Centrale Entrate INPS in merito all’annullamento dei crediti INPS affidati all’Agente della Riscossione, a decorrere dal 31 marzo 2023.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, commi 222-230, prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti, di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, a partire dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Si specifica che ai fini dell’annullamento automatico il contribuente non dovrà presentare alcuna richiesta.

NOTA BENE: Rimane ferma la possibilità che il soggetto interessato effettui, entro la medesima data, il versamento degli importi dovuti che saranno, dunque, acquisiti a titolo definitivo.

Diversamente, in seguito al 1° marzo 2023, intervenuto l’annullamento automatico, la contribuzione oggetto di stralcio non potrà alimentare la propria posizione assicurativa.

Sulla conseguenza derivante dalla misura dello stralcio, anche il Cndcec - informativa n. 31 del 7 marzo 2023 - allerta gli interessati.

Scrive l'Inps: "E’ quindi di particolare importanza attenzionare i contribuenti, con particolare riguardo ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), lavoratori autonomi in agricoltura e iscritti alla Gestione separata (parasubordinati, e liberi professionisti), sugli effetti derivanti dalla misura dello stralcio e per evidenziare la possibilità, almeno fino al 31 marzo 2023, di effettuare il pagamento della contribuzione che, in quanto oggetto di stralcio, non potrà, una volta intervenuto l’annullamento automatico, alimentare la posizione assicurativa".

Dunque i soggetti destinatari sono:

Si rammenta che le categorie escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni (ex articolo 2116 c.c.), la posizione assicurativa sarà alimentata in proporzione ai contributi effettivamente versati.

Altresì, si sottolinea che il mancato versamento di una sola rata della contribuzione dovuta per un’annualità dei lavoratori autonomi agricoli, determinerà il mancato accredito dell’intero anno contributivo anche laddove siano state pagate le rimanenti rate.

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