Arriva dal Consiglio nazionale dei commercialisti il documento, elaborato nell’ambito dell’area di delega Antiriciclaggio-Anticorruzione, relativo agli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette, puntando i fari, tra i 34 indicatori antiriciclaggio, sulle anomalie operative in materia fiscale e societaria, così come su quelle relative alla revisione legale dei conti, data la loro diretta rilevanza per le attività svolte dai commercialisti.
A mezzo del provvedimento del 12 maggio 2023, e in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lettera e) del D.lgs. 231/2007, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato gli indicatori di anomalia. Questi rappresentano un elenco indicativo di tratti distintivi delle operazioni o di comportamenti dei clienti che possono indicare la possibilità di attività sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Gli indicatori di anomalia pubblicati dall'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), effettivi dal 1° gennaio 2024, sono diretti a tutti i soggetti coinvolti nella normativa antiriciclaggio, i quali sono tenuti a scegliere gli indicatori pertinenti in base all'attività che realmente esercitano.
La decisione di pubblicare un provvedimento unificato per tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio deriva dalla constatazione che i comportamenti e le pratiche anomale comuni, legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, non sono specifici di certi ambiti di attività.
Nel provvedimento UIF sono presenti due principi fondamentali:
Dunque, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha fornito ai propri membri un documento specifico, in data 11 ottobre 2024, che riassume i 34 indicatori dell'UIF, focalizzandosi su quelli più rilevanti per le attività tipiche dei commercialisti.
La segnalazione di operazioni sospette costituisce un fondamento essenziale della normativa antiriciclaggio, che mira a prevenire e contrastare le attività criminali. Questo compito implica l'identificazione di eventuali anomalie nelle operazioni dei clienti che possano indicare rischi di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo, con conseguente notifica delle situazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia.
È chiaro che le azioni coperte dalla definizione di riciclaggio secondo la legge sono varie, includendo non solo il riciclaggio stesso ma anche attività correlate come l’autoriciclaggio, il favoreggiamento, la ricettazione, il concorso e l’associazione a delinquere. Analogamente, il finanziamento del terrorismo può avvenire attraverso comportamenti che, a differenza del riciclaggio, non si basano sulla provenienza illecita dei fondi ma piuttosto sull'uso di risorse economiche per scopi criminali.
L'identificazione delle operazioni sospette avviene attraverso l'analisi di vari scenari, più specificamente attraverso la valutazione di:
- un sospetto iniziale;
- motivi ragionevoli per sospettare;
- una presunta conoscenza.
Gli elementi da cui trarre i sospetti sono strettamente connessi a situazioni oggettive e soggettive osservate durante l'esercizio professionale, senza che ci sia la necessità di un ulteriore obbligo di indagine.
Tra i mezzi forniti dal legislatore per individuare le operazioni sospette vi sono gli indicatori di anomalia, emanati e aggiornati dalla UIF.
In realtà, come prima indicazione di operazione sospetta c’è l’uso frequente o ingiustificato di operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista dalla legge nonché il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente.
In sintesi, i nuovi indicatori di anomalia consistono in un elenco esemplificativo di tratti operativi o comportamenti dei clienti che possono essere considerati "anomali" e che potrebbero indicare possibili intenzioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
I 34 indicatori contenuti nell’allegato al provvedimento del 12 maggio 2023, ognuno articolato in sub-indici (in totale 400) che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento, sono suddivisi in tre sezioni:
Gli indicatori delle sezioni A e quelli da 9 a 14 della sezione B devono essere presi in considerazione da tutti i soggetti obbligati.
Tra gli indicatori Uif quelli che assumono importanza primaria per il commercialista sono:
Si tratta di anomalie riferite al comparto fiscale-societario.
Per quanto riguarda il n. 20, tra le diverse operazioni anomale elencate l’UIF include dei sub-indici. Se ne indicano alcuni:
- emissione di fatture che non corrispondono all'attività del soggetto o associate al trasferimento di beni o servizi a prezzi significativamente diversi da quelli di mercato, specialmente se la documentazione allegata è insufficiente, contraddittoria o inaffidabile;
- pagamenti di fatture per transazioni commerciali effettuate da soggetti diversi da quelli a cui le fatture sono intestate o a cui le merci sono spedite, specialmente se residenti in paesi o aree a rischio elevato o non cooperativi, o con fiscalità agevolata;
- pagamenti di fatture effettuati tramite metodi che non permettono una chiara identificazione della provenienza dei fondi;
- mancanza nei magazzini aziendali della merce indicata negli inventari o nelle liste di rimanenza fornite dal soggetto o presenti nella documentazione contabile per un ammontare significativo;
- alienazioni di beni aziendali realizzate prima della liquidazione volontaria o dell'avvio di procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, che sembrano intenzionate a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori mantenendo il possesso diretto o indiretto;
- improvviso risanamento del debito di un soggetto in difficoltà economica o finanziaria, specialmente se attraverso fondi provenienti da paesi o aree a rischio elevato o non cooperativi o tramite modalità inusuali o incoerenti come contanti, valuta estera, oro, gioielli, cripto-asset o altri beni di notevole valore;
- trasferimento della sede legale all'estero da parte di una società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da ingenti debiti fiscali, soggetta a procedimenti amministrativi o giudiziari o a procedure extragiudiziali per il soddisfacimento di pretese creditorie o tributarie, specialmente se sul territorio nazionale persiste l'organizzazione funzionale all'attività economica;
- operatività di imprese o enti caratterizzata dall’assenza di deleghe per il versamento di imposte e contributi ovvero dall’addebito di importi del tutto incongruenti con i volumi operativi o le retribuzioni del personale.
L’indicatore n. 21 attira l'attenzione delle società di revisione e dei professionisti con incarichi di revisione legale, soggetti agli obblighi antiriciclaggio stabiliti dal D.lgs. 231/2007, sull'incoerenza di certe operazioni rispetto all'attività condotta dal soggetto e/o al suo profilo economico, patrimoniale e finanziario.
Questi i sub-indici per valutare eventuali anomalie relative alle seguenti circostanze:
- presentazione di documenti contabili che mostrano valori nettamente diversi rispetto all'attività usuale del soggetto;
- registrazioni contabili progettate per nascondere asset finanziari, specialmente relative a pagamenti a fornitori o incassi per beni o servizi non effettivamente forniti;
- presenza di fatture per servizi non erogati o beni non ricevuti, per i quali il soggetto non riesce a fornire prove sufficienti;
- stime di beni o servizi effettuate con principi contabili o metodi differenti da quelli usati negli esercizi precedenti o normalmente applicati, causando variazioni sostanziali nei valori;
- operazioni di vendita o spedizione, o registrazioni di scritture di integrazione o correzione che sono insolite per natura o importo, o che mancano di adeguata documentazione di supporto;
- modifiche delle registrazioni contabili o delle condizioni contrattuali riguardanti operazioni atipiche per il soggetto;
- registrazione nei libri contabili obbligatori di molteplici fatture di importo esatto e con causale troppo generica o apparentemente non correlata all'attività del soggetto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".